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Art. 774

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Quando il debitore non sia autorizzato a fare il pagamento al creditore o all’usufruttuario, egli deve farlo ai due congiuntamente o procedere al deposito.
  2. L’oggetto della prestazione, specialmente il capitale restituito, soggiace all’usufrutto.
  3. Tanto il creditore quanto l’usufruttuario hanno diritto ad un nuovo impiego sicuro e rimunerativo del capitale.

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