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Art. 775

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Entro tre mesi dall’apertura dell’usufrutto, l’usufruttuario ha diritto di domandare la cessione delle cartevalori e dei crediti usufruiti.
  2. Avvenendo la loro cessione, egli diventa debitore verso il primo proprietario per il valore di questi titoli al momento della stessa e deve fornire cauzione per questo importo salvo che il proprietario non rinunci a chiederla.
  3. Il trapasso della proprietà si verifica con la prestazione della garanzia se alla stessa non si è rinunciato.

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