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Art. 773

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’usufruttuario può incassare il reddito dei crediti usufruiti.
  2. Le disdette al debitore e gli atti di disposizione circa le cartevalori devono seguire da parte dell’usufruttuario e del creditore; le disdette del debitore devono essere date ad entrambi.
  3. Il creditore e l’usufruttuario hanno diritto di esigere l’uno dall’altro il consenso necessario alle misure suggerite da una diligente amministrazione, per il caso in cui un credito sia esposto a pericolo.

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