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Art. 720a

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Chi trova un animale smarrito è tenuto, fatto salvo l’articolo 720 capoverso 3, a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso agli oggetti smarriti.
  2. I Cantoni designano l’ufficio a cui rivolgere l’avviso.

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