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Art. 721

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le cose trovate devono essere debitamente custodite.
  2. Esse possono essere vendute agli incanti pubblici, previa pubblicazione, col permesso dell’autorità competente quando richiedano spese di conservazione o sieno esposte a rapido deterioramento, o da più di un anno sieno custodite dalla polizia o da uno stabilimento pubblico.
  3. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.

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