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Art. 720

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze.
  2. L’avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi.
  3. Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza.

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