Torna alla legge

Art. 344

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Nei casi di disdetta o di fallimento di un partecipante o di realizzazione della sua quota a seguito di pignoramento, gli altri partecipanti possono continuare la comunione tacitando il sortente o i suoi creditori.
  2. In caso di matrimonio, un partecipante può chiedere la liquidazione dei suoi diritti anche senza disdetta.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.