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CC · Codice civile svizzero
Art. 345
Art. 344
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Art. 345
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210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Morendo un partecipante, i suoi eredi non appartenenti all’indivisione possono pretendere solo la liquidazione dei loro diritti.
Se gli eredi sono suoi discendenti, essi possono, col consenso degli altri partecipanti, prendere il posto del defunto nella comunione.
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