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Art. 343

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

L’indivisione si scioglie:

  1. per convenzione o disdetta;
  2. per la decorrenza del termine per il quale era costituita, in quanto non sia continuata per tacito consenso;
  3. in caso di realizzazione della quota pignorata di un partecipante;
  4. in caso di fallimento di uno dei partecipanti;
  5. a richiesta di uno dei partecipanti, per motivi gravi.

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