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Art. 342

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Tutto ciò che appartiene all’eredità indivisa rimane proprietà comune di tutti i partecipanti.
  2. I partecipanti sono solidalmente responsabili per i debiti.
  3. Salvo patto contrario, è proprietà riservata di ogni partecipante ciò che egli possedeva all’infuori dei beni comuni e ciò che acquista privatamente durante l’indivisione, per eredità o per altro titolo gratuito.

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