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Art. 224

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

1In caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni della comunione, la moglie può far valere il credito per i suoi apporti e gode per la metà dello stesso il privilegio previsto dalla legge federale dell’11 aprile 18891sulla esecuzione e sul fallimento.

2La cessione del privilegio nonché la rinuncia dello stesso a favore di singoli creditori sono nulle.

Footnotes

  1. RS 281.1

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