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Art. 225

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

1Alla morte di uno dei coniugi la metà della sostanza comune passa al coniuge superstite.

2L’altra metà passa agli eredi del defunto, riservati i diritti ereditari del coniuge superstite.

3Se il coniuge superstite è indegno di succedere non può in alcun caso pretendere una parte della sostanza comune maggiore di quella che gli sarebbe spettata in caso di divorzio.

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