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Art. 223

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

1I debiti a carico della comunione estinti coi beni della stessa non danno ragione di compenso tra i coniugi.

2Ove coi beni riservati sieno stati estinti dei debiti della comunione o dei debiti della sostanza riservata coi beni della comunione, nasce il diritto al compenso esercibile già durante il matrimonio.

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