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Art. 57

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 27 LTF)

  1. Il Tribunale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza con i seguenti mezzi:
    1. raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero (raccolta ufficiale, DTF);
    2. internet;
    3. messa a disposizione del pubblico delle sentenze;
    4. comunicazioni ai media.
  2. Informa i media in modo appropriato sugli affari correnti e su avvenimenti particolari.

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