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Art. 46

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 58 LTF)

  1. Dopo la fine della circolazione possono essere effettuate modifiche al dispositivo e alla motivazione della sentenza unicamente con l’accordo di tutti i giudici coinvolti; sono riservate modifiche redazionali di poco conto.
  2. In casi semplici o in caso di particolare urgenza, basta l’approvazione del relatore e del presidente.
  3. A domanda di un giudice o del cancelliere, l’intero collegio giudicante decide sulle domande di modifica.

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