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Art. 43

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 58 LTF)

  1. I presidenti delle corti convocano alle sedute indicando l’ordine del giorno.
  2. L’ordine del giorno viene di regola distribuito almeno sei giorni lavorativi prima della seduta.
  3. Gli inserti degli affari da trattare debbono essere messi a disposizione dei giudici al più tardi dal momento della convocazione.

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