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Art. 27

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 18 e 19 LTF)

  1. Le corti si organizzano autonomamente, nella misura in cui l’organizzazione non è data dalla LTF e da questo regolamento.
  2. Con l’accordo della corte e del giudice interessato, il presidente della corte può assegnare a quest’ultimo la trattazione di determinate materie in qualità di presidente del collegio giudicante (giudice presidente).

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