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Art. 24

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 15 cpv. 1 lett. a LTF)

  1. Per quanto possibile, controversie fra giudici vengono composte internamente.
  2. In caso di controversia gli interessati cercano dapprima il dialogo fra di loro e poi all’interno delle corti toccate.
  3. In caso di insuccesso, la questione viene sottoposta al presidente del Tribunale federale, che coinvolge se del caso la Commissione amministrativa. Questa prende i necessari provvedimenti.

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