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Art. 16

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 22 LTF)

  1. I giudici non di carriera sono assegnati alle corti in base alle loro specifiche conoscenze, alla loro lingua ufficiale, al carico di lavoro e alle esigenze delle corti.
  2. Nell’assegnazione viene tenuto adeguatamente conto della presenza dei sessi nelle corti e della disponibilità dei giudici non di carriera.
  3. L’impiego dei giudici non di carriera nelle singole corti viene stabilito dal presidente della corte.

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