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Art. 19

173.110LTFFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. I presidenti delle corti sono eletti per due anni.
  2. In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice con la maggior anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
  3. La presidenza di una corte non può essere esercitata per più di sei anni.

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