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Art. 14

173.110LTFFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. L’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici ordinari:
    1. il presidente del Tribunale federale;
    2. il vicepresidente del Tribunale federale.
  2. Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola.
  3. Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 17). Rappresenta il Tribunale federale verso l’esterno.
  4. In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

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