172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
(art. 15 LPers)
In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un’indennità di funzione.
L’importo dell’indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.
Per l’esercizio della funzione come altro membro della direzione di un istituto può essere versata un’indennità di funzione.1
Footnotes
Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777). ↩
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