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Commenti: Art. 28a | Omnilex
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OPers PF · Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali
Art. 28a
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Art. 29
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172.220.113
OPers PF
Legislation From Independent Enterprises And Institutions
1 gen 2002
Fonte originale
(art. 16 LPers)
La compensazione del rincaro è versata su:
lo stipendio;
le prestazioni che integrano l’assegno familiare.
Se il rincaro registrato dopo l’ultimo adeguamento lo giustifica, gli istituti adeguano le seguenti indennità:
le indennità per il lavoro domenicale e notturno;
le indennità per il servizio di picchetto;
le indennità di funzione;
le indennità speciali.
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