172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
(art. 61c cpv. 1 LOGA)
I Cantoni contraenti o un servizio di coordinamento designato dai medesimi informano la Cancelleria federale sui trattati intercantonali o dei Cantoni con l’estero.
L’informazione va trasmessa alla Cancelleria federale:
nel caso dei trattati intercantonali, dopo l’adozione del progetto da parte dell’organo intercantonale incaricato di elaborarli o dopo l’accettazione di un trattato da parte di almeno uno dei Cantoni contraenti;
nel caso dei trattati dei Cantoni con l’estero, prima della loro conclusione.
All’informazione è allegato il testo del trattato.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.