172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
(art. 61b cpv. 3 LOGA)
Se giunge alla conclusione che l’atto non è conforme al diritto federale e non può quindi essere approvato o potrebbe esserlo soltanto con riserva, il dipartimento prende una decisione provvisoria entro due mesi dall’inoltro. Trasmette la decisione con una breve motivazione al Cantone fissandogli un termine di risposta.
Se la risposta del Cantone lo persuade che l’atto non è incompatibile con il diritto federale, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi da quando è giunta la risposta.
In caso contrario il dipartimento sottopone l’oggetto al Consiglio federale entro due mesi, proponendogli di approvare l’atto con riserva o di rifiutare l’approvazione.
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