172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
(art. 61b cpv. 1 LOGA)
Le leggi e le ordinanze dei Cantoni che sottostanno all’approvazione della Confederazione devono essere inoltrate alla Cancelleria federale. La Cancelleria federale può esigerne l’inoltro.
Gli atti legislativi devono essere inoltrati non appena l’autorità cantonale competente li ha adottati. Non è necessario aspettare la votazione popolare o la scadenza del termine di referendum.
I Cantoni possono sottoporre al previo esame della Cancelleria federale i progetti di atti legislativi che sottostanno all’approvazione della Confederazione.
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