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Commenti: Art. 27j | Omnilex
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OLOGA · Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
Art. 27j
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172.010.1
OLOGA
Federal Council Ordinance
1 gen 1999
Fonte originale
L’organo d’inchiesta fornisce all’autorità che ordina l’inchiesta gli atti d’inchiesta completi e un rapporto.
Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell’inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento.
L’autorità che ordina l’inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell’inchiesta amministrativa.
L’autorità che ordina l’inchiesta decide in merito alle conseguenze dell’inchiesta amministrativa.
I risultati di un’inchiesta amministrativa possono essere motivo per l’apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale.
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