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Commenti: Art. 27e | Omnilex
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OLOGA · Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
Art. 27e
Art. 27d
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Art. 27e
Art. 27d
Art. 27f
172.010.1
OLOGA
Federal Council Ordinance
1 gen 1999
Fonte originale
L’autorità che ordina l’inchiesta rilascia un mandato d’inchiesta scritto. In esso sono descritti segnatamente:
l’oggetto dell’inchiesta;
la nomina dell’organo d’inchiesta;
le competenze dell’organo d’inchiesta;
l’obbligo di serbare il segreto d’ufficio;
le indennità spettanti all’organo d’inchiesta;
l’approntamento degli strumenti ausiliari necessari;
il coinvolgimento di organi ausiliari;
la presentazione dei rapporti;
lo scadenzario.
Al mandato d’inchiesta sono allegati eventuali atti già esistenti.
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