172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
L’inchiesta amministrativa è affidata a persone:
le quali adempiono i requisiti personali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento di siffatto compito;
le quali non lavorano nell’ambito di attività sotto inchiesta; e
alle quali non è affidato contemporaneamente un procedimento disciplinare o altro procedimento di diritto del personale nello stesso affare.
L’inchiesta può essere affidata a persone estranee all’Amministrazione federale. Queste agiscono in veste di mandatari dell’autorità che ordina l’inchiesta.
L’organo d’inchiesta può, nei limiti del suo mandato, emanare le necessarie istruzioni ma non decisioni formali.
Le disposizioni concernenti la ricusazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa (PA) sono applicabili per analogia.