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Art. 7b

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Nel caso in cui la conclusione o la modifica di un trattato internazionale competa all’Assemblea federale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l’applicazione provvisoria senza l’approvazione dell’Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.1 1bis. Il Consiglio federale rinuncia all’applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.2
  2. L’applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all’Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l’approvazione del trattato in questione.
  3. Il Consiglio federale notifica la fine dell’applicazione provvisoria agli Stati contraenti.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119;FF 2018 29294491).

  2. Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull’applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969;FF 2012 6669).

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