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Art. 7a

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può concludere, modificare o denunciare autonomamente trattati internazionali sempre che ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. L’autorizzazione a concludere il trattato internazionale comprende anche l’autorizzazione a modificarlo e a denunciarlo.1 1bis. Il Consiglio federale denuncia autonomamente i trattati internazionali di cui la Costituzione federale prescrive la denuncia.2
  2. Può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Può procedere in modo autonomo a modifiche o denunce di portata limitata.3
  3. Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che:4
    1. non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti;
    2. servono all’esecuzione di trattati già approvati dall’Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi o i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base;
    3. sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative.5
  4. Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che:6
    1. adempiono una delle condizioni di applicazione del referendum facoltativo di cui all’articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale;
    2. contengono disposizioni concernenti materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni;
    3. comportano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all’anno.7

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119;FF 2018 29294491).

  2. Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119;FF 2018 29294491).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119;FF 2018 29294491).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119;FF 2018 29294491).

  5. Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull’applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969;FF 2012 6669).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119;FF 2018 29294491).

  7. Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull’applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969;FF 2012 6669).

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