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Art. 7bbis

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Nel caso in cui la denuncia di un trattato internazionale competa all’Assemblea federale, il Consiglio federale può denunciare il trattato senza l’approvazione dell’Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.
  2. Il Consiglio federale rinuncia alla denuncia urgente se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.

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