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Art. 61c

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. I Cantoni che concludono trattati con altri Cantoni o con l’estero (Cantoni contraenti) ne informano la Confederazione. Riguardo ai trattati con l’estero informano la Confederazione prima di concluderli. Confederazione e Cantoni cercano soluzioni definite di comune accordo.
  2. Sono eccettuati i trattati che:
    1. servono all’esecuzione di trattati già portati a conoscenza della Confederazione;
    2. sono soprattutto diretti alle autorità o disciplinano questioni tecnico-amministrative.

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