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Art. 61b

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Se una legge federale lo prevede, i Cantoni sottopongono alla Confederazione le loro leggi ed ordinanze per approvazione; l’approvazione è condizione di validità.
  2. Nei casi non controversi l’approvazione è data dai dipartimenti.
  3. Nei casi controversi decide il Consiglio federale. Esso può approvare anche con riserva.

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