Torna alla legge

Art. 62

172.010LOGAFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. La Confederazione pubblica nel Foglio federale ragguagli sui trattati portati a sua conoscenza.
  2. Il dipartimento competente esamina se un trattato non contraddice al diritto federale o agli interessi della Confederazione. Comunica il risultato dell’esame ai Cantoni contraenti entro due mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1. I Cantoni non contraenti (Cantoni terzi) comunicano entro lo stesso termine le loro eventuali obiezioni ai Cantoni contraenti.
  3. In caso di obiezioni, il dipartimento e i Cantoni terzi cercano di pervenire a una soluzione definita di comune accordo con i Cantoni contraenti.
  4. Quando non si raggiunge un’intesa, il Consiglio federale e i Cantoni terzi possono sollevare reclamo presso l’Assemblea federale entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.