Chiunque, come testimone, fa una falsa deposizione o, come perito, fa un falso accertamento o fornisce una falsa perizia nella procedura davanti alla commissione d’inchiesta è punito in conformità dell’articolo 307 del Codice penale1.
Chiunque, senza un motivo previsto dalla legge, si rifiuta di fare una dichiarazione o di consegnare un documento è punito in conformità dell’articolo 292 del Codice penale.
I reati, compresa la violazione del segreto conformemente all’articolo 169 capoverso 1, sottostanno alla giurisdizione federale.