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Art. 170

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Chiunque, come testimone, fa una falsa deposizione o, come perito, fa un falso accertamento o fornisce una falsa perizia nella procedura davanti alla commissione d’inchiesta è punito in conformità dell’articolo 307 del Codice penale1.
  2. Chiunque, senza un motivo previsto dalla legge, si rifiuta di fare una dichiarazione o di consegnare un documento è punito in conformità dell’articolo 292 del Codice penale.
  3. I reati, compresa la violazione del segreto conformemente all’articolo 169 capoverso 1, sottostanno alla giurisdizione federale.

Footnotes

  1. RS 311.0

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