L’istituzione di una commissione d’inchiesta da parte dell’Assemblea federale esclude che altre commissioni si occupino di chiarire ulteriormente i fatti menzionati nel mandato conferito alla commissione d’inchiesta.
L’istituzione di una commissione d’inchiesta non impedisce l’esecuzione di procedimenti giudiziari civili e amministrativi né di istruzioni preparatorie e procedimenti giudiziari in materia penale.
Inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti o persone che sono o sono stati oggetto di un’inchiesta parlamentare possono essere avviate unicamente con l’autorizzazione della commissione d’inchiesta. Le procedure in corso devono essere sospese finché la commissione d’inchiesta non ne autorizzi il proseguimento.
Se è controversa la necessità dell’autorizzazione, decide in merito la commissione d’inchiesta. Se la commissione d’inchiesta è già stata sciolta, decidono il presidente e il vicepresidente della Delegazione delle Commissioni della gestione.
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