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Art. 169

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Tutte le persone partecipanti alle sedute e alle audizioni sono tenute al segreto fintanto che il rapporto della commissione d’inchiesta all’Assemblea federale non sia pubblicato. Le persone interrogate non sono in particolare autorizzate nei confronti dei loro superiori a rilasciare dichiarazioni sulle audizioni o sulle domande di documentazione.
  2. Dopo la presentazione del rapporto, si applicano le disposizioni generali sulla natura confidenziale delle sedute di commissione.
  3. Sulle domande di consultazione degli atti durante il termine di protezione secondo gli articoli 9–12 della legge sull’archiviazione del 26 giugno 19981decidono il presidente e il vicepresidente della commissione d’inchiesta o, se essi non fanno più parte della Camera, il presidente e il vicepresidente della Delegazione delle Commissioni della gestione.

Footnotes

  1. RS 152.1

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