La commissione d’inchiesta stabilisce quali persone sono direttamente toccate nei loro interessi dall’inchiesta e le informa immediatamente. Per quanto implicate, compete loro il diritto di cui all’articolo 167 capoverso 1.
La commissione d’inchiesta può restringere o negare alle persone implicate il diritto di assistere alle audizioni e di consultare i documenti, qualora l’interesse dell’inchiesta ancora in corso o la protezione di altre persone lo esigano. In tal caso, ne comunica loro, a voce o per scritto, il contenuto essenziale e dà loro la possibilità di esprimersi e di proporre prove ulteriori.
Contro le persone implicate non si possono usare prove che non sono state loro comunicate.
La commissione d’inchiesta può consentire alle persone implicate, se ne fanno richiesta, di farsi patrocinare da un avvocato per l’intera procedura o per singole sedute, qualora la protezione dei loro interessi legittimi sembri richiederlo. Il patrocinatore può unicamente proporre prove e porre domande completive.
Chiuse le indagini e prima della presentazione del rapporto alle Camere, alle persone cui sono mossi rimproveri è data la possibilità di esaminare la parte del progetto di rapporto che le riguarda. Esse hanno la possibilità, entro un termine adeguato, di esprimersi a voce o per scritto davanti alla commissione d’inchiesta.
Il senso delle loro osservazioni, presentate a voce o per scritto, deve essere riportato fedelmente nel rapporto.
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