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Art. 167

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Il Consiglio federale ha il diritto di assistere all’audizione di persone informate sui fatti e di testimoni, di porre domande completive e di esaminare i documenti esibiti, i pareri e i verbali d’interrogatorio della commissione d’inchiesta.
  2. Può pronunciarsi sul risultato dell’inchiesta davanti alla commissione d’inchiesta e in un rapporto all’Assemblea federale.
  3. Il Consiglio federale designa uno dei suoi membri quale rappresentante dinanzi alla commissione d’inchiesta. Il rappresentante del Consiglio federale può a sua volta incaricare un agente di collegamento idoneo di esercitare i diritti del Consiglio federale conformemente al capoverso 1.

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