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Art. 166

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Nell’adempimento del suo mandato, stabilito nel decreto federale, la commissione d’inchiesta ha gli stessi diritti d’informazione delle delegazioni delle commissioni di vigilanza (art. 150 e 153–156).
  2. La commissione d’inchiesta può, nel singolo caso, far capo a inquirenti per l’assunzione delle prove. Gli inquirenti operano conformemente al mandato e alle istruzioni della commissione.
  3. La commissione d’inchiesta non può delegare agli inquirenti il diritto di esaminare testimoni.
  4. Le persone interrogate dagli inquirenti hanno il diritto di non rispondere, nonché di rifiutarsi di consegnare documenti. In questo caso, vengono interrogate dalla commissione d’inchiesta.
  5. All’assunzione delle prove si applicano per analogia gli articoli 42–48 e 51–54 della legge federale del 4 dicembre 19471di procedura civile federale, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

Footnotes

  1. RS 273

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