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Art. 165

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. La Commissione d’inchiesta prende i provvedimenti procedurali necessari alle indagini in conformità del suo mandato e della presente legge.
  2. Le autorità federali e cantonali sono tenute a prestare assistenza amministrativa e giudiziaria alla commissione d’inchiesta.
  3. Sugli atti di procedura più importanti è steso processo verbale.

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