La commissione d’inchiesta consta di un ugual numero di membri di ciascuna Camera.
Per la designazione dei membri e della presidenza si applica per analogia l’articolo 43 capoversi 1–3 e, per la procedura decisionale, l’articolo 92 capoversi 1 e 2.
La commissione d’inchiesta dispone di una propria segreteria. Il personale necessario è messo a disposizione dai Servizi del Parlamento. La commissione può assumere altro personale i cui rapporti di lavoro sono retti dal Codice delle obbligazioni1.