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Art. 164

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. La commissione d’inchiesta consta di un ugual numero di membri di ciascuna Camera.
  2. Per la designazione dei membri e della presidenza si applica per analogia l’articolo 43 capoversi 1–3 e, per la procedura decisionale, l’articolo 92 capoversi 1 e 2.
  3. La commissione d’inchiesta dispone di una propria segreteria. Il personale necessario è messo a disposizione dai Servizi del Parlamento. La commissione può assumere altro personale i cui rapporti di lavoro sono retti dal Codice delle obbligazioni1.

Footnotes

  1. RS 220

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