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Art. 163

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Allorché occorra far luce su eventi di grande portata, l’Assemblea federale può, nell’ambito dell’alta vigilanza, istituire una commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) delle due Camere per indagare su fatti e procurarsi altre basi di giudizio.
  2. Sentito il Consiglio federale, la commissione d’inchiesta è istituita con decreto federale semplice. Questo ne stabilisce il mandato e i mezzi finanziari.

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