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Art. 162

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Le relazioni di servizio tra l’Assemblea federale e i tribunali della Confederazione sono rette per analogia dalle seguenti disposizioni concernenti le relazioni tra l’Assemblea federale e il Consiglio federale:
    1. preventivo e consuntivo della Confederazione (art. 142 cpv. 1);
    2. rapporto di gestione (art. 144 cpv. 2 e 145 cpv. 2);
    3. relazioni delle commissioni con il Consiglio federale (titolo settimo, capitolo 2);
    4. commissione parlamentare d’inchiesta (titolo nono).
  2. Il Tribunale federale designa un proprio membro per difendere dinnanzi alle Camere e alle loro commissioni il proprio progetto di preventivo, il consuntivo e il rapporto di gestione, nonché i propri pareri in merito a interventi che si riferiscono alla sua gestione generale o finanziaria.
  3. Il membro del Tribunale federale può, nelle commissioni, farsi accompagnare o, d’intesa con il presidente della commissione, rappresentare da persone al servizio della Confederazione.
  4. Le commissioni danno ai tribunali della Confederazione l’occasione di esprimersi su disegni di atti legislativi da esse esaminati e concernenti le competenze, l’organizzazione o l’amministrazione dei tribunali della Confederazione.
  5. I capoversi 1–4 si applicano per analogia all’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e all’IFPDT.1

Footnotes

  1. Introdotto dal’all. cifra II n. 2 della LF del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 mar. 2025 (Presentazione di interventi e iniziative parlamentari), in vigore dall’8 set. 2025 (RU 2025 530;FF 2024 1799,2462).

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