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Art. 155

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Prima di qualsiasi interrogatorio, va accertato se una persona debba essere sentita a titolo di persona informata sui fatti o di testimone.
  2. L’esame formale dei testimoni è ordinato soltanto se una fattispecie non può essere sufficientemente chiarita in altro modo. Ogni persona è tenuta a deporre.
  3. Una persona contro cui è diretta interamente o prevalentemente un’inchiesta può essere interrogata soltanto in veste di persona informata sui fatti.
  4. I testimoni devono essere resi attenti al loro obbligo di deporre e di dire la verità; le persone informate sui fatti, sul loro diritto di non rispondere. È fatto salvo il diritto di non deporre secondo l’articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 4 dicembre 19471di procedura civile federale.
  5. Gli interrogatori sono registrati su un supporto del suono ai fini della verbalizzazione. I verbali sono presentati per firma alle persone interrogate.
  6. Alla procedura e ai diritti degli interessati sono applicabili gli articoli 166–171.

Footnotes

  1. RS 273

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