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Art. 154a

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti o persone che sono oggetto di un’inchiesta della Delegazione delle Commissioni della gestione possono essere avviate o proseguite unicamente con l’autorizzazione di quest’ultima.
  2. La Delegazione delle Commissioni della gestione decide sull’autorizzazione dopo aver sentito il Consiglio federale.
  3. Se è controversa la necessità dell’autorizzazione, decide in merito, a maggioranza dei due terzi di tutti i membri, la Delegazione delle Commissioni della gestione.
  4. Un’inchiesta della Delegazione delle Commissioni della gestione non impedisce l’esecuzione di procedimenti giudiziari civili e amministrativi né di istruzioni preparatorie e procedimenti giudiziari in materia penale.

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