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Art. 156

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Le persone al servizio della Confederazione sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile.
  2. È applicabile per analogia il diritto di non deporre secondo l’articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 4 dicembre 19471di procedura civile federale.
  3. Alle persone al servizio della Confederazione non può derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato a una commissione. Possono essere oggetto di un procedimento in seguito alle dichiarazioni da loro fatte a una commissione soltanto previo parere della commissione medesima.
  4. Sono persone al servizio della Confederazione a tenore della presente legge il personale federale nonché le persone direttamente incaricate di compiti federali di diritto pubblico. Il rapporto di impiego non è determinante.

Footnotes

  1. RS 273

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