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Art. 154

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Alle delegazioni delle commissioni di vigilanza non può essere sottaciuta alcuna informazione.
  2. Per adempiere i loro compiti, le delegazioni delle commissioni di vigilanza hanno, oltre ai diritti d’informazione di cui agli articoli 150 e 153, il diritto di: a. farsi consegnare: 1. i verbali delle sedute del Consiglio federale, 2. i documenti classificati come segreti nell’interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali; b. interrogare persone in veste di testimoni; per la citazione e l’accompagnamento coattivo l’articolo 153 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.1
  3. La Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione ricevono costantemente tutte le decisioni del Consiglio federale, proposte e corapporti inclusi. Stabiliscono congiuntamente i dettagli della loro trasmissione, consultazione e conservazione.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d’informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537;FF 2011 16831705).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d’informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537;FF 2011 16831705).

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