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Art. 148

171.10LParlFederal Act1 dic 2003Fonte originale
  1. Oltre alle pianificazioni e ai rapporti previsti dalla legge, il Consiglio federale può sottoporre all’Assemblea federale, per informazione o perché ne prenda atto, altre pianificazioni e rapporti.
  2. Può presentare all’Assemblea federale sotto forma di disegni di decreti federali, semplici o meno, gli obiettivi o le conclusioni di importanti pianificazioni o rapporti.
  3. Il Consiglio federale sottopone periodicamente all’Assemblea federale un rapporto sulla politica estera della Svizzera.
  4. Il Consiglio federale riferisce periodicamente all’Assemblea federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici fissati per le unità rese autonome di cui all’articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.2
  5. Dopo che la Commissione europea ha presentato la proposta legislativa relativa al quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto d’indirizzo concernente i programmi e le agenzie dell’Unione europea ai quali intende associarsi nei settori che esulano dall’accesso al mercato interno.3
  6. Su altre pianificazioni e rapporti importanti l’Assemblea federale può prendere decisioni di principio e programmatiche mediante decreto federale semplice o meno.

Footnotes

  1. RS 172.010

  2. Introdotto cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859;FF 2010 29332969).

  3. Introdotto dalla cifra I della LF del 22 dic. 2023 (Rapporto d’indirizzo), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 200;FF 2023 1081,1482).

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